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Il REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA... cosa dobbiamo sapere?

Pubblicato in - 2012-07-19 07:53:00

 

Il REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA è una sorta di vademecum da osservare sempre, visto che le varie infrazioni vengono immediatamente colpite. Esso parla chiaro: la "lealtà" e la "correttezza", già parole chiave del "codice di comportamento sportivo", sono ribadite, nell'Articolo 2, come principi fondamentali.
 
Si legge poi che gli Organi di Giustizia possono usufruire delle riprese televisive per punire tesserati e sostenitori (Articolo 4). Gli stessi giocatori sono quindi responsabili delle loro azioni, dovendo soprattutto dare il buon esempio ai tifosi. Gli "atti provocatori volti a fomentare la violenza sugli spalti posti in essere da tesserati in fase di gioco" non vengono di certo sottovalutati, comportando anch'essi pesanti provvedimenti.

Nella prima parte del REGOLAMENTO è inoltre sottolineato il "divieto ai tesserati di effettuare o accettare direttamente o indirettamente scommesse aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito federale" (Articolo 8bis).

Diversi tipi di sanzioni sono previste per chi non rispetta le norme: dall'ammonizione (Articolo 9) alla deplorazione (Articolo 10), che è più pesante della prima; dalla squalifica (Articolo 12; Articolo 15 per il campo di gioco) alla perdita della gara con penalizzazione di punti in classifica (Articolo 16).

Di notevole rilevanza sono l'Articolo 25 e quelli seguenti, dove sono analiticamente prese in considerazione le "infrazioni commesse dal pubblico". In particolare, "costituiscono comportamenti sanzionabili a carico delle società le infrazioni commesse da sostenitori, sia in gare disputate sul proprio campo di gioco che in trasferta". Se avvengono e/o si reiterano simili atti che turbano "il regolare svolgimento della gara" (ad esempio, l'"uso di strumenti sonori e di altri strumenti diversi dai sonori, dopo che l'invito ... di provvedere ad eliminarli sia rimasto senza esito"), la società è obbligata a pagare ammende. Altri tipi di condotte errate sono: le "offese o minacce verbali dirette ad arbitri o tesserati, se collettive"; il "lancio di oggetti contundenti" o meno e di sputi (colpendo o non colpendo); il "lancio od esplosione di mortaretti, petardi o simili, fumogeni, ecc., al di fuori del campo di gioco"; "atti di teppismo e/o vandalismo che comportino danni ad installazioni, attrezzature, cose e persone". "Nel caso di striscioni offensivi, di offese o minacce frequenti indirizzate nei confronti di un tesserato ben individuato, ovvero nel caso in cui si tratti di manifestazioni ispirate ad odio o discriminazione razziale o religiosa, le sanzioni previste dalle disposizioni che precedono possono essere raddoppiate e in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25, (...), può essere applicata la squalifica del campo di gioco per una gara" (Articolo 26). L'"invasione del campo di gioco e aggressione" (Articolo 27) e quella "fuori" della struttura implicano la squalifica del campo.
Degli eventuali danni è sempre e comunque responsabile la società, che deve rispondere di ogni cosa che accade durante la partita e in seguito.
 
Da tutto ciò si deduce che è importante mantenere ovunque un comportamento civile ed educato, rispettoso di arbitri ed avversari. Lo sport è infatti veicolo di valori e di idee, dunque le degenerazioni del tifo non possono essere tollerate. Se vengono a mancare la rettitudine e il rispetto, si perde l'originario e positivo senso dello sport.
                                                            Valentina Alemanno

 

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